(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009) 
                            IL PRESIDENTE 
    Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n.  12  (promozione
della  rappresentanza  giovanile,  coordinamento  e  sostegno   delle
iniziative  a  favore  dei  giovani)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, che all'art. 15, comma  5-bis,  come  introdotto  dalla
legge regionale 14 agosto 2008,  n.  9,  autorizza  l'amministrazione
regionale a sostenere  spese  per  iniziative  di  valore  sociale  e
culturale realizzate direttamente oppure in collaborazione con  altri
soggetti  pubblici  e  privati  al  fine  di  promuovere   l'autonoma
capacita' ideativa e organizzativa, il diretto  coinvolgimento  e  la
partecipazione attiva di giovani; 
    Richiamato il comma 5-ter dell'art. 15 della legge  regionale  n.
12/2007, il quale prevede che le iniziative svolte in  collaborazione
con altri soggetti pubblici e privati siano realizzate sulla base  di
convenzioni  che  definiscono  l'oggetto  e   i   risultati   attesi,
stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della
Regione,  i  tempi  di  realizzazione,  l'articolazione  delle  spese
previste, le modalita' di verifica  dei  risultati  conseguiti  e  di
accertamento delle spese effettivamente sostenute; 
    Richiamato altresi' il comma 5-quater dell'art.  15  della  legge
regionale n. 12/2007, come introdotto dall'art.  7,  comma  3,  della
legge  regionale  30  dicembre  2008,  n.  17,  il  quale  demanda  a
regolamento regionale la  disciplina  dei  requisiti  e  criteri  per
l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le
iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili; 
    Ricordato che ai sensi  del  comma  4  dell'art.  7  della  legge
regionale  n.  17/2008,  in  sede   di   prima   applicazione   delle
disposizioni dell'art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale
n. 12/2007, sono fatte salve le  domande  presentate  successivamente
all'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008,  n.  9  e
sono ammissibili le spese sostenute  successivamente  all'entrata  in
vigore della legge medesima e anteriormente all'entrata in vigore del
regolamento; 
    Considerato che le competenze in materia di  politiche  giovanili
sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre  2008,  al  neo
costituito servizio pari opportunita'  e  politiche  giovanili  della
presidenza  della  Regione,  dipendente   pero'   gerarchicamente   e
funzionalmente  dalla  direzione  centrale  lavoro,   universita'   e
ricerca, in quanto la competenza in materia  e'  stata  delegata  dal
presidente  della  Regione   all'assessore   regionale   al   lavoro,
universita' e ricerca  e  che  con  la  stessa  decorrenza  e'  stato
attribuito l'incarico di sostituto del direttore di detto servizio al
vicedirettore centrale del lavoro, universita' e ricerca; 
    Ritenuto di approvare  il  regolamento  concernente  requisiti  e
criteri per  l'individuazione  dei  soggetti  con  cui  stipulare  le
convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a  favore
dei giovani svolte  in  collaborazione  e  delle  spese  ammissibili,
nonche'  le  modalita'  di  intervento  diretto  dell'amministrazione
regionale, al fine di dare attuazione all'art.  15,  comma  5-quater,
della legge regionale n. 12/2007; 
    Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo  e  diritto  di
accesso); 
    Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 23  febbraio  2009,
n. 393; 
                              Decreta: 
    1. E' emanato,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il
«Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei
soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore
sociale e culturale a favore dei giovani svolte in  collaborazione  e
delle spese ammissibili di cui all'art.  15,  commi  5-bis  e  5-ter,
della legge  regionale  23  maggio  2007,  n.  12  (promozione  della
rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a
favore dei giovani), ai sensi dell'art.  15,  comma  5-quater,  della
legge,    nonche'    le    modalita'    di     intervento     diretto
dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art.  15,  comma  5-bis,
della legge regionale n. 12/2007», nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
                                TONDO